ARTICOLO 1

E’ costituita un’Associazione Benefica no profit, denominata: “Cure della Strada” con sede legale nel comune di Sorrento in Via del Mare 22

L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto, né ai regolamenti  interni.

L’Associazione ha durata illimitata.

L’Associazione non persegue alcun fine di lucro, è apolitica e apartitica.

ARTICOLO 2

L’Associazione intende:

  1. Raccogliere fondi per l’indigenza dei fratelli senza fissa dimora, nel territorio diocesano di Sorrento-Castellammare;
  2. Operare e  promuovere la cultura della carità fraterna su ispirazione cristiana;
  3. Operare per la promozione e la diffusione della cultura di ispirazione cattolica e il dialogo interculturale;
  4. Organizzare e proporre conferenze, testimonianze, catechesi e incontri culturali a tema guidato per la visibilità delle periferie sociali;
  5. Organizzare e proporre concerti, manifestazioni artistiche, musicali, concorsi, premi;
  6. Attivare iniziative culturali in collaborazione con altri Enti, Associazioni, Scuole e/o privati, nella sfera dell’ aggregazione sociale, della sensibilizzazione, della ricerca, della comunicazione per  la crescita cristiana e sociale;
  7. Attivare iniziative culturali per l’inserimento sociale e lavorativo;
  8. Coinvolgere medici e altri professionisti, docenti, artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione per il conseguimento degli obbiettivi statutari;
  9. Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere gli obbiettivi dell’Associazione;
  10. Proporre ai medici e alle persone  coinvolte una formazione biblico/cristiana a percorso tracciato con incontri semestrali;
  11. Favorire progetti e relazioni tra clero e laici, a vantaggio sociale.

ARTICOLO 3

Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro:

  1. Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici e Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
  2. Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
  3. Partecipare ed aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al proseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima;
  4. Erogare premi per i partecipanti alle attività organizzate dall’Associazione; 
  5. Promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;
  6. Richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, accettare donazioni e/o sponsorizzazioni ricorrendo ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie, per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative e per le spese di manutenzione della stessa;
  7. Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
  8. Inoltrare opportue richieste di contributi ad Enti privati, Enti pubblici, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini statutari.

ARTICOLO 4  

Il patrimonio dell’Associazione è composto:

  1. Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro (comprese le quote sociali) per il perseguimento degli scopi sociali conferiti dai soci; 
  2. Dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo all’Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  3. Dal ricavato delle prestazioni professionali dei medici volontari;
  4. Dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti o da Privati;
  5. Dai proventi derivanti dalle prestazioni di attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali l’Associazione partecipa;
  6. Da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. E’ posto il divieto, durante la vita dell’Associazione, alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché del capitale, di fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non venga imposta per legge;

L’esercizio sociale finanziario decorre dal 1°gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

 L’Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

ARTICOLO 5

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli Enti pubblici e privati che intendono concorrere alla realizzazione dello scopo sociale ed il numero degli associati è illimitato.

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi. 

I Soci possono essere fondatori, ordinari, sostenitori.

Sono Soci Fondatori coloro che intervengono all’atto costitutivo. Essi rimangono tali per tutta la durata dell’Associazione. Sono coloro che, ammessi a  far parte dell’Associazione, versano una quota annuale minima di € 50,00 (euro cinquanta virgola zero zero), al fondo dell’Associazione benefica.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con la quota associativa di 20 € (euro venti virgola zero zero), contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell’Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.

Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento delle finalità dell’Associazione, favorendone la crescita e lo sviluppo; Possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati. I Soci Sostenitori partecipano all’assemblea e  hanno diritto di voto.

Sono Soci Onorari sono persone, di autorevolezza cristiana.  Individuati dal Consiglio Direttivo per particolari virtù e impegno sociale, sono testimoni  credibili,  edificanti per tutta l’associazione. Non Hanno diritto di voto e non pagano la quota associativa. 

Tutti i Soci, fatta eccezione dei soci onorari, devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione. Sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci, fatta eccezione dei soci onorari,  hanno diritto di voto per l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all’elezione del Consiglio Direttivo, con il sistema 50+1.

Chi intende associarsi deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, che comporta l’accettazione del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera, a suo giudizio inappellabile,  sull’ammissione e sull’esclusione dei Soci.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

  1. Dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
  2. Mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
  3. Allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di impugnativa, dall’Assemblea che decide in via definitiva;

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.

Il Socio espulso può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esclusione  al Presidente che entro quindici giorni convocherà il Consiglio Direttivo per esaminare le controdeduzioni del Socio. Il ricorso non sospende l’efficacia dell’esclusione.

I Soci in regola con il pagamento della quota di associazione, hanno diritto di partecipare all’Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro Socio purchè munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione. Nelle assemblee ogni associato ha diritto al voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto.

ARTICOLO 6

L’adesione all’Associazione comporta il versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo con periodica determinazione. I Soci possono comunque liberamente versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti.

La quota e gli ulteriori versamenti di contributi non creano altri diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente statuto e non possono essere restituiti nel caso di esclusione, decadenza, cessazione o recesso dall’Associazione per qualsiasi motivo.

ARTICOLO 7

Sono Organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea Generale dei Soci
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il Vicepresidente
  5. Il Collegio dei Revisori o Revisore

Gli organi restano in carica 5 anni ed i componenti sono rieleggibili.

  1. L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

L’Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o da un suo delegato. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea Generale dei Soci tutti i Soci fatta eccezione dei soci onorari,.

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, e in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci oppure, in alternativa, mediante affissione presso la sede dell’Associazione.

E’ validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione , almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

L’Assemblea Straordinaria dei Soci:

delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell’Associazione.

Per la validità dell’assemblea straordinaria valgono gli stessi criteri indicati nell’art.10 del presente statuto.

  1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

E’composto da 5 a 9 membri  eletti di cui:

  • Il Presidente: il Vescovo p.t.;
  • Il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile dei conti e della custodia del denaro dell’Associazione, nonché della redazione dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • Gli altri membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra i soci stessi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte all’anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

La seduta del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; Potranno essere rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell’espletamento dell’incarico. 

Il Consiglio Direttivo:

  • Elabora il programma delle Attività dell’Associazione da sottoporre al parere ed all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci;
  • Amministra il fondo sociale;
  • Cura il conseguimento dei beni statutari e l’interesse dei soci e dell’Associazione nei confronti di altre società;
  • Si pone quale garante dell’Associazione e responsabile del presente Statuto;
  • Provvede alla compilazione dei regolamenti interni;
  • Delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
  • Convoca l’Assemblea, presentando annualmente alla stessa, i bilanci ed una relazione dell’attività svolta;
  • Stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
  • Delibera sull’ammissione o esclusione dei soci;
  • Delibera in merito al reperimento del personale necessario allo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione.

Può inoltre:

  • Elaborare il programma culturale provvedendo alla sua attuazione stabilendo altresì le quote di partecipazione ai corsi e alle attività;
  • Inoltrare le opportune richieste di contributi allo Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano contribuire a sostenere le finalità dell’Associazione;
  • Proporre all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto per migliorarne la funzionalità. 
  • Curare l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione entro i limiti delle disponibilità sociali o di eventuali fidi accordati.
  1. IL PRESIDENTE

Il Presidente, è il legale rappresentante dell’Associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio, resta in carica per tutta la vita dell’Associazione. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal  Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella successiva riunione, la valutazione e la ratifica.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.

  1. IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui quest’ultimo sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni. Nell’espletamento dell’incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

  1. IL REVISORE 

Il Revisore viene nominato dall’ Assemblea dei Soci, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.

E’ di competenza del Revisore:

  • Il controllo sulla gestione dell’Associazione;
  • Il controllo sulla regolare tenuta della contabilità;
  • La presentazione dell’Assemblea dei Soci delle relazioni sui bilanci e sui conti consuntivi.

ARTICOLO 8

L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato dai soci.

Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario.

ARTICOLO 9

Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere redatti dei regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica dell’Assemblea Generale dei Soci.

ARTICOLO 10

La decisione di scioglimento dell’Associazione potrà essere presa dalla maggioranza assoluta dei Soci in una apposita Assemblea Straordinaria dei Soci.

L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla nomina di un liquidatore, scegliendolo fra i soci e determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, verrà devoluto interamente ad associazione senza scopo di lucro avente oggetto sociale analogo.

ARTICOLO 11

Il presente Statuto strutturato in complessivi 11 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.